Statuto

- Definizioni e finalità –
Art. 1

L’Associazione Culturale Liberi di Pensare costituita in Solbiate Olona via XXV aprile, 12 è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Liberi di Pensare è un’associazione culturale aperta produttrice di beni escludibili (anche i non associati, a condizioni determinate, ne possono fruire); lo Stato e i privati non fruitori contribuiscono giudicando l’iniziativa di interesse collettivo. Non persegue finalità di lucro con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del TITOLO I, Cap. III, Art.36 e segg. Del Codice Civile, nonché del presente statuto.

Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità attraverso la libera informazione.

Art. 3
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, e tutti quelli che consentono di contrastare ogni forma di ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia sono potenziali settori di intervento dell’Associazione.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune.


- I Soci –
Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente da sesso, nazionalità, appartenenza etnica, politica, religiosa, condizioni personali e socio-economiche.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, e-mail, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione firmata di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6
E' compito di un Consigliere espressamente delegato dal Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti, di cui all’articolo 4. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’intero Consiglio Direttivo.

Art. 7
I Soci hanno diritto:
- a frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione;
- a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano già provveduto al versamento della quota sociale prima della data di svolgimento dell'assemblea.

Art. 8
Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad
osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile e responsabile all'interno dei locali dell’Associazione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile.
Il valore della quota sociale viene deciso nella prima Assemblea dell’anno, a maggioranza dei presenti.

Art. 9
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale (entro 30 giorni dalla data di rinnovo);
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante
richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione o radiazione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi
sociali;
- denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua
pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito dal o dai responsabile/i.

Art. 11
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci; oppure al Collegio dei Probiviri.

 

- Patrimonio sociale e amministrazione –
Art. 12

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell’Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Art. 13
L’esercizio sociale s'intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. II bilancio preventivo deve essere
presentato alla Assemblea dei Soci entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario deve essere approvato entro 4 mesi dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento.
Eccezionalmente tale termine può essere prorogato fino a 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio in caso di
comprovata necessità o impedimento.
Il bilancio consuntivo o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 14
La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con
attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.

Art. 15
Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 e per nuovi impianti o attrezzature.

 

- L’Assemblea e il Consiglio Direttivo –
Art. 16

Le riunioni dell’assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, o da inviare ad ogni Socio.

Art. 17
L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 19 e 31, ed ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
L'assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 18
L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 19. Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.

Art. 19
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il cinquanta percento dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Art. 20
L'Assemblea è presieduta da un moderatore nominato in seno alla stessa dal Presidente dell’Associazione. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto.Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti
all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione.

Art. 21
L'Assemblea generale dei soci nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:
- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio direttivo, Consiglio dei sindaci revisori, Collegio dei probiviri)
alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

 

- Gli organismi dirigenti –
Art. 22

II Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica un anno. E' composto da almeno
cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo viene deciso dall’Assemblea dei Soci.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente: che ha la rappresentanza legale del Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa.
Convoca e presiede il consiglio.
- i1 Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

Art. 25
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno
sociale;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili, immobili ed immateriali di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
- decidere la modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività
inerente al medesimo.

Art. 26
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro/cinque volte l'anno, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Dalle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che desiderano consultarlo.

Art. 27
I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il
Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il
Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi membri nella misura massima di 1/4 in aumento. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

Art. 28
Il Collegio dei Probiviri, è composto da 3 membri o comunque da un n° dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’Associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull’inosservanza delle delibere.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Art. 29
Le cariche di consigliere e membro del collegio dei probiviri sono incompatibili fra di loro.

Art. 30
Qualora mancasse uno o più membri del Collegio dei Probi Viri o del Consiglio Direttivo, il Presidente ha la facoltà di nominare uno o più sostituti che durano in carica fino alla prima Assemblea votante dei Soci.

 

- Scioglimento dell’Associazione –
Art. 31

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa all’unanimità da tutti i soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza dei medesimi.
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto oppure a ente similare.

 

- Disposizioni finali –
Art. 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.